9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui
anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.
del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e
consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università
del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di
laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi dentale, la garanzia di un'adeguata professionalità deriva dal diploma di laurea, dal