La sola interpretazione letterale dell'art. 23-bis l. TAR non tiene conto che la dimidiazione dei termini processuali è un'eccezione rispetto alla
Con decisione in contrasto con l'orientamento maggioritario, il Tribunale di Catania assume che la dimidiazione dei termini nel procedimento di
materie di cui all'art. 23 bis, legge n. 1034/1971, la dimidiazione dei termini processuali si applichi anche alla proposizione del ricorso per motivi
Esclusa la dimidiazione dei termini per la proposizione dei motivi aggiunti
introduttivo del giudizio, non si applica la dimidiazione dei termini prevista dall'art. 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ravvisandosi anche in queste