La disciplina del licenziamento discriminatorio di cui all'art. 2 d.leg. 23/15, differentemente dalle altre tipologie di licenziamento, è rimasta
Differentemente da quanto sostenuto dal Tribunale di Brindisi, l'interpretazione fornita dal Tribunale di Milano dell'art. 3 della l. 8 novembre 2012
presiedono alla sua circolazione, non già dal solo punto di vista del "lavoratore", ma, differentemente, sotto il profilo del "lavoro", che l'A. ritiene il
il "test" di proporzionalità avesse considerato differentemente i "fini" dell'imposta.