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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

27010
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è

diritto

2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.

diritto

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

diritto

2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.

diritto

4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.

diritto

3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine

diritto

1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

diritto

2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 97

diritto

Difensore

diritto

1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in

diritto

2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di

diritto

Difensore di ufficio

diritto

Sostituto del difensore

diritto

Assistenza del difensore

diritto

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il

diritto

Difensore di fiducia

diritto

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle

diritto

Difensore delle altre parti private

diritto

Garanzie di libertà del difensore

diritto

2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di

diritto

Difensore della persona offesa

diritto

3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso

diritto

Nomina e assistenza del difensore

diritto

Estensione al difensore dei diritti dell'imputato

diritto

Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore

diritto

Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

diritto

Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare

diritto

5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità

diritto

2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.

diritto

3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e

diritto

difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con

diritto

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore.

diritto

3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.

diritto

presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.

diritto

Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso

diritto

che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; c) la

diritto

2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia

diritto

2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.

diritto

1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

diritto

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera

diritto

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

diritto

3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

diritto

1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.

diritto

5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

diritto

2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 249.

diritto

1. Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, può designare un sostituto.

diritto

1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.

diritto

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

diritto

5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

diritto

4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è

diritto

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