diversi da quelli di cui ai primi due commi: i) alternatività; ii) applicazione generalizzata; iii) dichiarabilità d'ufficio; iv) quantificabilità
equiparata a quella di ogni altro figlio; basti rammentare, ad esempio, che, per quanto riguarda in particolare la dichiarabilità giudiziale della genitura
applicabilità, anche al processo telematico, del principio di non dichiarabilità dell'invalidità di atti che abbiano raggiunto il loro scopo.