Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
(Promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959).
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Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 195.
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(Promozioni ad archivista per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1958).
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La promozione ad archivista si consegue per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1958, mediante: a) concorso per esame ai sensi del r.d. 30
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(Promozioni a vice direttore per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1957).
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La promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959 si consegue mediante: a) concorso per merito distinto ai sensi del R.D
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La promozione a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili fino al 31 dicembre 1957 si consegue mediante: a) concorso per merito distinto ai
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(Promozioni a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili al 30 giugno ed al 31 dicembre 1957).
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I procedimenti disciplinari, già trasmessi alle commissioni di disciplina ai sensi dell'art. 69 ultimo comma del regio decreto 30 dicembre 1923, n
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, rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre, proporzionalmente tra il numero degli impiegati che hanno titolo a partecipare al concorso per esame speciale
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Il concorso per merito distinto e quello per esame speciale sono entrambi indetti e si ritengono espletati il 30 giugno ed il 31 dicembre per i posti
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Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le
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Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno ed al 31 dicembre degli anni 1957 e 1958 si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di
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Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno e al 31 dicembre degli anni 1957, 1958 e 1959 si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni
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l'ammissione al concorso stesso. La decorrenza non può essere anteriore al 31 dicembre 1951 e, in ogni caso, a quella delle promozioni conferite mediante
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Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1° luglio 1956 si applicano le sanzioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960
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Sono abrogati il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive integrazioni e modificazioni, il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e
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I concorsi di cui sopra sono indetti entrambi, e si ritengono espletati, il 30 giugno ed il 31 dicembre 1957. Le promozioni, salvo i casi di
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disposizioni sullo svolgimento degli esami di ammissione e di promozione contenute nel capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
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disponibili sino al 31 dicembre 1957, mediante: a) concorso per esami di cui all'art. 196; b) concorso per esame speciale di cui all'art. 365.
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31 dicembre e che secondo la ripartizione di cui al numeri 1 e 2 si sarebbero dovuti attribuire al concorso speciale per esami, si riportano nella
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possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre un anno di anzianità nella qualifica. La frazione di
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Il Presidente della Repubblica Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Udito il
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condizioni di usufruire dell'applicazione della legge 1 dicembre 1949, n. 868, hanno conseguito la promozione agli stessi gradi mediante concorso per
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possesso al 31 dicembre 1956 dell'anzianità di qualifica richiesta e la decorrenza delle promozioni dal 1° gennaio 1957, il termine per il bando di concorso
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previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, per quelli addetti agli uffici giudiziari, al Consiglio di Stato, alla Corte
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) scrutinio per merito assoluto ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; b) esami di concorso ai sensi dell'art. 185
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, rispettivamente, il grado immediatamente inferiore per merito comparativo in applicazione della legge 1° dicembre 1949, n. 868, del tempo intercorso tra il 1
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banditi entro il 31 dicembre 1951 che, alla data del bando di concorso, hanno compiuto, nel ruolo di appartenenza, un servizio effettivo compreso quello di
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transitorio di revisione della Corte, per un numero di posti non superiore a quello previsto dallo art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404
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abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi