Leggi di depenalizzazione e mancanza di disciplina transitoria: perdura il contrasto tra sezioni penale e sezioni civili della Corte di Cassazione
transitoria i fatti commessi prima della entrata in vigore di una legge di depenalizzazione non possono avere più rilievo, né penale, a norma dell'art. 2
, applica correttamente i principi in tema di rapporti tra calunnia e diritto di difesa e di irrilevanza di successiva depenalizzazione del reato oggetto