Open space pubblicità s.r.l. ricorre con nove motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n. 75/67/2010 dep. il 10 maggio
In questa prospettiva la sentenza impugnata ha fatto malgoverno delle richiamate disposizioni legislative, dando atto, contraddittoriamente, della
autosufficienza del ricorso, gli atti nei quali le argomentazioni in essi riportate sarebbero state dedotte. Manca peraltro la prova della deducibilità
avverso il provvedimento n. 75/2010 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,
attiva (art. 88 TUIR), avendo accertato che la passività era fittizia, per cui rileva solo al momento della sua eliminazione da parte della contribuente
impugnata, che non può pertanto equipararsi alle altre passività iscritte nei precedenti esercizi, non fittizie ma esistenti al momento della loro
), della spesa per il sito internet di cui è titolare la controllante RTL Hit Radio SRL, che detiene l’80% del capitale sociale della Open space SRL, in
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;
16. Col nono motivo del ricorso si deduce violazione di legge (art. 2697 c.c., art. 132 c.p.c.) e vizio di motivazione per equivocità della decisione
destinazione funzionale degli immobili), non superabile dalla mera affermazione della ricorrente della categoria catastale di appartenenza dei beni.
per le spese, alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione.
prescritti dall’art. 132 c.p.c., in ordine all’esposizione dello svolgimento del processo e ai motivi della decisione.
cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese processuali.
di un immobile, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 40, comma 2, secondo periodo, presuppone la prova della funzione strumentale del
contenuto della sentenza, e violazione delle regole sulla sua motivazione, essendo indicato nella prima pagina del provvedimento che la pronuncia
spesa inerente, non estranea agli scopi statutari della società ricorrente, data la finalità di ricevere clienti interessati alla pubblicità radiofonica
interpretazione dell’art. 40 (ora 43 TUIR); violazione della normativa catastale, omessa motivazione, con riferimento ai canoni di leasing e spese
, che la C.T.R. ha imputato all’anno 1999 invece che all’anno 2000, pur riconoscendo che l’obiettiva condizione della determinabilità e certezza di
volti a offrire un’immagine positiva della concessionaria e sviluppare i rapporti con gli agenti, senza spiegare la qualificazione attribuita alla spesa
dalla C.T.R. attribuita una finalità (”ospitalità di VIP”), senza tener conto della diversa prospettazione proposta dalla contribuente (scopi
natura, qualità e quantità dei servizi oggetto della prestazione, che rende dubbia l’effettività o quanto meno l’esatta corrispondenza delle
volte in cui siano divenuti noti, in quanto certi e precisi nell’ammontare, prima della delibera approvativa del risultato d’esercizio (Cass. n. 3484
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa
3.1. Nel caso di specie, l’arresto è stato eseguito, ad iniziativa della Polizia Giudiziaria, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 11.
Trova dunque applicazione l’art. 13, comma 3, della legge in esame secondo cui il provvedimento di convalida perde efficacia se nel termine di dieci
1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Venezia, convalidato l’arresto provvisorio eseguito da personale della Questura di Verona, ha
Non era dunque necessario che al momento della celebrazione dell’udienza di convalida vi fosse il mandato di arresto europeo.
fondamento della richiesta di consegna emessa dall’Autorità Giudiziaria ungherese, nè una compiuta relazione accompagnatoria, di cui all’art. 6
3.2. Si tratta di una norma da cui si evince come il provvedimento di convalida, espressione del potere di verifica da parte del giudice della
della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare nella misura di 2.000,00 (duemila Euro).