Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

59205
Stato 12 occorrenze
  • 1953
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea

La messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è deliberata dal Parlamento in

Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone

Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, può con provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti.

Il sorteggio dei giudici è fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di nove anni.

L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri implica di pieno diritto la sopensione dalla carica.

accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino ad un terzo anche oltre la misura

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica

Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri

, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.

I giudici che sono nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi nove anni, mediante sorteggio di

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

62599
Stato 38 occorrenze
  • 1953
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a

I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e

Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri si osservano, in quanto non è

Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art

Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni.

Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.

Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici e

Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte

La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici, cui la astensione o la ricusazione

La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato

La Corte può conoscere per connessione i reati non compresi nell'atto di accusa da chiunque commessi, salva la facoltà di ordinare la separazione dei

Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e

Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri partecipano tutti i giudici della

I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano

Repubblica, alla presenza dei Presidenti della due Camere del Parlamento.

Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a

La questione è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio mediante ricorso diretto alla Corte

Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E

La deliberazione con la quale il Parlamento mette in stato d' accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i

costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto

presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato; c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti

ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari nominati dal

amministrative, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica procedono alle nomine dei giudici di rispettiva competenza. Le nomine dei giudici di

maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'art. 49.

promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della

La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e

, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento

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