1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29
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2. Il regolamento determina in ogni caso: a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli
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Disciplina degli intermediari
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Obblighi degli offerenti
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Disciplina degli emittenti
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Sospensione degli organi amministrativi
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Ritiro degli strumenti finanziari accentrati
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Dini, Ministro degli affari esteri
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Trasmissione degli atti al pubblico ministero
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Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi
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Requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali
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2. Ai fini della tutela degli investitori, la CONSOB può: a) stabilire le modalità, i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico
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Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati
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1. L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti
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3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
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commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale; b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.
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amministratori, i sindaci e i dirigenti; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno; c) procedere direttamente alla
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2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della
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1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari.
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servizi e la tutela degli investitori. Possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire
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8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.
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6. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.
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4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.
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distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori
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1. Gli emittenti quotati assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche
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smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari. E' in ogni caso riservato ai titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio
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3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati
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2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria.
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1. La CONSOB vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
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Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
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2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
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parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel libro dei soci
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2. Entro il termine indicato nel comma 1, gli amministratori, in considerazione degli argomenti da trattare, possono, nell'interesse della società
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1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti
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1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICR esteri delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente
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ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti locali.
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Dini, Ministro degli affari esteri
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lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per
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2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi
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2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto
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9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
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1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il perfezionamento
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degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le
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7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
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4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione
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4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività
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5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli
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3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
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(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36 legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
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1.5. – Sono prive di pregio anche le censure formulate dai ricorrenti per denunciare la nullità della deposizione degli ufficiali ed agenti di p.g
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