effetto escludente dedotti dai due ricorrenti, superando così la soluzione dettata dall'Adunanza plenaria n. 9/2014. La nota evidenzia taluni aspetti di
d'impugnazione dedotti dalla difesa del contribuente e, in quanto tale, irrilevante ai fini del decidere, pur riferendosi nella parte motiva
delle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2379 c.c., giungendo ad escludere la riconducibilità ad alcuna di esse dei vizi dedotti dall'attore.
I poteri istruttori delle Commissioni tributarie e i "limiti dei fatti dedotti" e contestati dalle parti
del processo e sia pure "nei limiti dei fatti dedotti dalle parti". In questa prospettiva, va riaffermata la centralità della disciplina