revocato e, così, dichiarato inefficace nei confronti del creditore procedente anche l'atto di un terzo estraneo al rapporto debitorio, laddove esso sia
all'analisi una pertinente considerazione, in sede di adempimento, della relazione tra comportamento debitorio ed aspettativa creditoria e una
, nella sostanza, il creditore dall'onere di dimostrare il concreto legame eziologico tra inadempimento debitorio e danno lamentato, soprattutto con
debitorio. La vicenda presa in esame dal tribunale milanese consente, infatti, di riflettere su alcune tradizionali problematiche (legittimazione ad agire
debitorio.