non c'è stato (che l'adempimento è esatto, perché il comportamento, quali debitori, è stato idoneo, quindi diligente e perito), oppure che
rispettivi debitori. B) L'assenza di autonomia dei fondi comuni di investimento. La Corte di Cassazione mette in luce che, se per autonomia si intende il
contratti volti ad assicurare le banche d'affari proponenti dal rischio di insolvenza dei loro debitori (tra cui la stessa Lehaman), in cambio di allettanti
crediti subita dai creditori aderenti all'accordo non è "ex se" deducibile, come è invece previsto per le perdite su crediti vantati verso debitori
dalla legge, costituiscono un autorevole orientamento per i debitori, ma non possono ritenersi esaustive dell'ambito della fattispecie di "temporanea
, come nella situazione sub specie, solamente uno dei due debitori esegua la prestazione dovuta, il soggetto solvente libera ipso iure dal debito