3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai
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ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il
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delle generalità e residenza dei debitori; h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e); i) le passività e
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