2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
diritto
da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.
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se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli
diritto
incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di
diritto
versati dal datore di lavoro esclusi dall'imponibile a norma della lettera c) del comma 2 dell'articolo 48; n) le somme corrisposte ai dipendenti
diritto