1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello
Data a Roma, addì 1° settembre 1993
2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro 10 giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.
2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.
2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire
8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art
6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, salvo il
2. In caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva
2. Dalla data prevista dal comma 1 si applicano gli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV
5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata
altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo
medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di
2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma
trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da
1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1, nomina: a) uno o più
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro del tesoro, salvo che sia
5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine
data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'art. 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.
3. Dalla data prevista dal comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli
nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello
dal ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione
soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia
civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività
dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote
inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione
opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari
dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi
Data a Roma, addì 6 agosto 1993
la data entro la quale ciascuna Camera procede alla votazione finale.
ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
, per il non passaggio all'esame degli articoli o per il rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della
Data a Roma, addì 23 settembre 1993
Data a Roma, addì 29 ottobre 1993