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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

29031
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale, dal pretore e dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura decide

diritto

1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal

diritto

1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo

diritto

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

diritto

2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore

diritto

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma

diritto

1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal

diritto

1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal

diritto

1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina

diritto

2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente

diritto

Persona offesa dal reato

diritto

4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il

diritto

Notificazioni richieste dal pubblico ministero

diritto

5. Le dichiarazioni assunte dal pubblico ministero alle quali il difensore aveva il diritto di assistere sono acquisite nel fascicolo per il

diritto

Fatto nuovo risultante dal dibattimento

diritto

Prove acquisite dal giudice incompetente

diritto

4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede

diritto

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa

diritto

4. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal pretore sulla

diritto

3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno

diritto

Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

diritto

proscioglimento, pronunciata dal pretore o dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura.

diritto

4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della

diritto

proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

diritto

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dal pubblico ministero e dal giudice nel corso della udienza

diritto

Forme particolari di notificazione disposte dal giudice

diritto

3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e

diritto

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo, all'atto della scarcerazione ha l'obbligo di fare

diritto

Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

diritto

Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

diritto

Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

diritto

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico

diritto

4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme

diritto

restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

diritto

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può

diritto

4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

diritto

4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2

diritto

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo

diritto

2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.

diritto

tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.

diritto

Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

diritto

Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale

diritto

3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

diritto

Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

diritto

4. Quando l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza, dal

diritto

3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

diritto

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

diritto

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

diritto

2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio

diritto

2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.

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