possibile di compartecipazione del potere giudiziario nella definizione del "tipo criminoso" in quella attività ermeneutica del giudice che non invade i
ascrivibili al prossimo congiunto del teste, bensì concerna la responsabilità di coloro che siano concorsi con lui nella commissione di un fatto criminoso.
abilitativo, a prescindere dalla sua eventuale illegittimità, l'indagine si è concentrata sui presupposti e sui limiti del concorso criminoso. Al
" appare problematica. Da un lato, il "tipo criminoso" selezionato dal riformato art. 318 c.p. non è omogeneo, abbracciando comportamenti dal contenuto