Altri poteri delle autorità creditizie
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Autorità creditizie
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3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.
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5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata
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1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni
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1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri
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1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente
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negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
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1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti
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creditizie.
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1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il
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2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi
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amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto
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l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da
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concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
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bancarie e creditizie del 1993, con particolare riferimento alla possibilità o meno che il cessionario di quei crediti si avvalga dei c.d. "privilegi
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creditizie a favore delle imprese, merita tuttavia dei chiarimenti interpretativi ai fini della relativa corretta applicazione.
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creditizie. L'art. 117 d.lg. 196/2003 - Codice della privacy -, e l'art. 12 del Codice di deontologia e buona condotta prevedono che l'intermediario avvisi
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da istituzioni creditizie, sono stati attribuiti alle ridotte misure coercitive da utilizzare per recuperare le somme dovute dai patrimoni personali
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alcune misure di favore come esenzioni fiscali e facilitazioni creditizie. Nel Novecento e anche in questi primi anni del terzo millennio tutte le
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accordo finalizzato alla concessione di agevolazioni creditizie alle imprese che, a causa della crisi economica, si trovano in situazione di illiquidità
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operative creditizie, dall'altro, però, ha solo accantonato ma non del tutto eluso il rischio della inesigibilità dei crediti portati dai titoli
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