Altri poteri delle autorità creditizie
Autorità creditizie
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni
1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente
negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti
creditizie.
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto
l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
bancarie e creditizie del 1993, con particolare riferimento alla possibilità o meno che il cessionario di quei crediti si avvalga dei c.d. "privilegi
creditizie a favore delle imprese, merita tuttavia dei chiarimenti interpretativi ai fini della relativa corretta applicazione.
creditizie. L'art. 117 d.lg. 196/2003 - Codice della privacy -, e l'art. 12 del Codice di deontologia e buona condotta prevedono che l'intermediario avvisi
da istituzioni creditizie, sono stati attribuiti alle ridotte misure coercitive da utilizzare per recuperare le somme dovute dai patrimoni personali
alcune misure di favore come esenzioni fiscali e facilitazioni creditizie. Nel Novecento e anche in questi primi anni del terzo millennio tutte le
accordo finalizzato alla concessione di agevolazioni creditizie alle imprese che, a causa della crisi economica, si trovano in situazione di illiquidità
operative creditizie, dall'altro, però, ha solo accantonato ma non del tutto eluso il rischio della inesigibilità dei crediti portati dai titoli
eccessive, od insufficienti concessioni creditizie compromettano l'ordinato sviluppo del sistema economico e la costanza del livello generale dei prezzi, ma