Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: crediti

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Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

56501
Stato 5 occorrenze
  • 1986
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Crediti

diritto

1. Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi

diritto

1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata

diritto

2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una

diritto

soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti

diritto

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

57332
Stato 20 occorrenze
  • 1986
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Crediti di imposta

diritto

Accantonamenti per rischi su crediti

diritto

3. Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun esercizio, se iscritti in apposito fondo del passivo

diritto

1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50 per cento

diritto

3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da

diritto

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1 verificatesi nell'esercizio sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66, limitatamente alla parte del loro

diritto

3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se l'ammontare dei

diritto

2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, è superiore a quello

diritto

7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ai fini

diritto

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio

diritto

1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei

diritto

3. Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i crediti acquisiti

diritto

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma

diritto

1. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore

diritto

collettivo o in accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti, né la riduzione dei debiti

diritto

5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti e i debiti già risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso

diritto

il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa

diritto

) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa e ai crediti acquisiti nell'esercizio stesso, i beni iscritti in

diritto

, titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo.

diritto

5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente, o della rinuncia ai crediti derivanti da precedenti

diritto

Sentenza n. 1

336224
Corte costituzionale 2 occorrenze
  • 1986
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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esigere ed una percentuale sui crediti recuperati all’erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi, sulle somme introitate dall’erario per la

diritto

commissioni inerenti al loro ufficio, dai diritti di chiamata di causa; b) con la terza parte della percentuale sul recupero dei crediti erariali

diritto

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