Crediti
1. Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi
1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata
2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una
soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti
Crediti di imposta
Accantonamenti per rischi su crediti
3. Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun esercizio, se iscritti in apposito fondo del passivo
1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50 per cento
3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1 verificatesi nell'esercizio sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66, limitatamente alla parte del loro
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se l'ammontare dei
2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, è superiore a quello
7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ai fini
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio
1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei
3. Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i crediti acquisiti
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma
1. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore
collettivo o in accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti, né la riduzione dei debiti
5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti e i debiti già risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso
il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa
) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa e ai crediti acquisiti nell'esercizio stesso, i beni iscritti in
, titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo.
5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente, o della rinuncia ai crediti derivanti da precedenti
esigere ed una percentuale sui crediti recuperati all’erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi, sulle somme introitate dall’erario per la
commissioni inerenti al loro ufficio, dai diritti di chiamata di causa; b) con la terza parte della percentuale sul recupero dei crediti erariali
L'Antimafia in missione a Napoli e in Calabria indagherà su crediti concessi a persone sospette
Al 31 gennaio del 1983 gli impieghi dell'azienda bancaria prevedevano più di tremila «sofferenze», cioè crediti concessi con poche possibilità di