costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di
referendum costituzionale è stata presentata; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:
Legge Costituzionale 9 maggio 1986, n. 1.
Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
L'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente: « Il
LA CORTE COSTITUZIONALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 gennaio 1986.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio
costituzionale delle norme da applicare (sent. n. 300/83).
Il Pretore di Trecastagni, con l’ordinanza in epigrafe, denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. del 1 Febbraio 1946, n. 122
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 (Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti
), sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122: a) in quanto i diritti di cronologico, di notificazione e
, costituzionale e giuridico.
costituzionale».