Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha la sua sede in Roma, nel Palazzo della Consulta.
Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma del primo comma dell'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La Corte Costituzionale Visto l'art. 14, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha approvato il seguente Regolamento generale
La Corte esercita collegialmente i poteri inerenti alla sua autonomia di organo costituzionale, fatta eccezione dei casi in cui l'esercizio di tali
Ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 3 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, la Corte
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, il Presidente convoca la Corte, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
dell'art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono contenute nel regolamento per il procedimento penale davanti alla Corte.
Le norme per i giudizi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione, le norme relative al procedimento penale davanti alla Corte e
Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
integrativo a metà strada. Quindi, anche se possa essersi prodotto uno slittamento, nel senso che la costituzionale utensilità dell’architettura si sia ad un
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sopravvenuta ma insospettabile e più profonda affinità, che solo la indistruttibile diversità costituzionale della pittura come arte dissimulerebbe.
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LA CORTE COSTITUZIONALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
È evidente, pertanto, al lume delle sovresposte considerazioni, l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all’art. 81
costituzionale riguardi anche gli esercizi successivi a quello nel quale ha inizio una spesa che si protragga nel tempo (cfr. sentenze n. 66 del 16
il 9 agosto 1964. In queste vengono fatti valere a sostegno della tesi dell’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, gli argomenti esposti
Non può essere revocato in dubbio che il precetto costituzionale non ha inteso punto abrogare l’art. 39 della citata legge contenente “Norme sull
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1964
una programmazione settoriale della spesa pubblica, non vietata da alcuna norma costituzionale, ma imposta da obiettive necessità di una visione d
Né vale richiamare contro questa interpretazione le vicende legislative della norma costituzionale. Il fatto che si prevedesse come sua sede l
futura spesa, e non ricade perciò tra quelle per le quali il precetto costituzionale impone la procedura normale di assemblea. La legge di bilancio nella
di Stato in sede giurisdizionale; e nel ricorso e in una successiva memoria sollevò la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della
Il segreto istruttorio (ribadito di recente da una sentenza della corte costituzionale) impedisce d'altra parte di conoscere per quali motivi
, ma i rappresentanti dell'Italia e del Belgio non hanno potuto assumere impegni ufficiali trovandosi i loro governi in situazione costituzionale
procuratore generale di Milano, perché si è voluto applicare una norma del 1933, travolta e superata dalla lettera e dallo spirito della Carta costituzionale