Sentenza n. 1
LA CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza n. 1
LA CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza n. 1
I loro difensori, nelle deduzioni depositate nella cancelleria, chiedono tutti che la Corte dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 113
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1956.
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Affermata la competenza di questa Corte, si può passare all’esame della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze sopra
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esclusiva della Corte costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
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, la Corte ravvisa opportuno che la decisione nei giudizi riuniti abbia luogo con unica sentenza.
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29) ordinanza 1 febbraio 1956 della Corte d’Assise di Terni nel procedimento penale a carico di Picchiami Dario ed altri, pubblicata nella Gazzetta
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8) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Alti Ambrogio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
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10) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Zanaletti Luigi ed altro, pubblicata nella Gazzetta
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9) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Gandini Carlo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
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In conformità dell’art. 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, le trenta cause promosse con dette ordinanze sono state
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evidente e perciò l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 deve essere dichiarata dalla Corte costituzionale.
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Sono così trenta ordinanze (18 di Pretori, 8 di Tribunali, 3 di Corti di appello e 1 di Corte di assise): ciascuna regolarmente notificata ai sensi
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La Corte costituzionale deve perciò dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s., fatta eccezione per il
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manifestamente infondata perché, nonostante il prevalente indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione a favore della perdurante efficacia del
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della Corte Costituzionale.
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duplice effetto che la pronuncia della Corte costituzionale è destinata ad avere, sia specificamente per la causa in corso, sia generalmente erga omnes
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procedimento penale e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità.
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3) a torto si farebbe richiamo alle decisioni di questa Corte indicate nell’ordinanza, perché queste decisioni riguarderebbero spese nuove o maggiori
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
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3. – Pertanto la questione di costituzionalità, che la Corte deve esaminare, si può dire sia soltanto quella che sorge dall’asserito contrasto delle
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infondatezza facendo riferimento a numerose sentenze di questa Corte che hanno escluso che i mezzi di copertura di una nuova e maggiore spesa possano essere
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5. – La Corte ritiene che l’interpretazione cosiddetta estensiva dell’obbligo imposto dall’ultimo comma dell’art. 81 sia quella conforme alla lettera
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7. – Nemmeno si può dire che la Corte abbia con la sua giurisprudenza risolto in termini la questione che ora le viene sottoposta. Tuttavia l
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Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 gennaio 1986.
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Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte e gli incombenti di rito.
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Anzitutto la Corte ritiene, in via preliminare, che non si possa dubitare della rilevanza della questione in quanto risulta inequivocabilmente che il
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rilevante. E questa Corte ha più volte deciso che l’art. 36 non si applica alle singole componenti della retribuzione ed alle prestazioni accessorie
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), alla vigilanza del Presidente della Corte d’appello quelli che operano nel distretto; del Presidente del Tribunale quelli che operano nel circondario e
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
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I rimettenti chiedono in sostanza alla Corte un intervento caducatorio analogo a quello compiuto con la sentenza n. 39 del 1993, che ha dichiarato
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La successiva normativa introdotta dall’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 è stata interpretata dalle Sezioni unite della Corte di
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del 2001, proposto la questione di costituzionalità dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 e questa Corte, con ordinanza n. 249
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permanente rilevanza, la questione di legittimità costituzionale già sollevata con ordinanza del 30 marzo 2001, in relazione alla quale la Corte
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soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. In tale affidamento questa Corte (sentenza n. 431 del 1993) ha individuato – alla luce
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richiama la sentenza n. 39 del 1993 di questa Corte che ha evidenziato la necessità di tutelare «l’affidamento di una vasta categoria di cittadini nella
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rilevanza, la questione di legittimità costituzionale già sollevata con ordinanza del 5 marzo 2001, in relazione alla quale la Corte costituzionale, con
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2015.
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dolersi nei modi appropriati, anche dinanzi a questa Corte.
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A tale ultimo proposito, la difesa erariale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2004, in cui, per realizzare la collaborazione e
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serbare un atteggiamento di leale collaborazione (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 2009, n. 94 del 2008 e n. 90 del