3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
diritto
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
diritto
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
diritto
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel
diritto
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di
diritto
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47
diritto
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa di riconoscimento contenente i dati di registrazione
diritto
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza
diritto
asportabile senza provocarne la parziale o totale distruzione e posta in modo da essere facilmente ispezionabile, contenente i dati di immatricolazione
diritto
di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato
diritto
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi
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4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata
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