Il Tribunale di Milano nella sentenza n. 9129 del 2011 afferma il principio secondo cui quando i pregiudizi non sono seri, ossia consistono in meri
linee guida, che nondimeno vanno distinti. I protocolli infatti consistono in procedure tecniche dettagliate e vincolanti; le linee guida sono
significativi consistono nella non impugnabilità degli atti istruttori e nella sostanziale obliterazione del principio di proporzionalità nell'attività