Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)
diritto
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore
diritto
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti
diritto
complessità. Il filo conduttore è la dialettica fra mutualità e dimensione imprenditoriale, che caratterizza l'evoluzione secolare delle norme sulla
diritto