Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: condebitori

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per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri  condebitori  non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il
del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei  condebitori  inadempienti.
necessario fra  condebitori  d'imposta sugli atti di divisione
prescrizione dell'azione di regresso tra  condebitori  in solido: panoramica sui principali problemi
solidale: la clausola che esclude l'approfittamento dei  condebitori  non stipulanti
transazione del debito solidale a opera di uno solo dei  condebitori  si riferisce alla transazione (non novativa) avente come
non interferisce sulla quota interna degli altri  condebitori  e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente
 condebitori  sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non
sentenza concerne l'ipotesi in cui il creditore ed uno dei  condebitori  solidali addivengano ad un accordo transattivo pro quota
pro quota contenente una clausola che esclude gli altri  condebitori  dall'approfittamento. Nel risolvere un contrasto
costituisce prova della liberazione anche rispetto ai  condebitori  in solido.
in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai  condebitori  soltanto la parte di ciascuno di essi.
l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei  condebitori  o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle
debito solidale stipulata tra il creditore ed uno solo dei  condebitori  in solido ex art. 1304, comma 1, del Codice civile: recenti
deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei  condebitori  si considerano uguali se non risultano diversamente
che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i  condebitori  liberati in conseguenza della prescrizione.
ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i  condebitori  e i fideiussori, nè valersi dei privilegi, del pegno e
in tema di prescrizione dell'azione di regresso tra  condebitori  in solido, sullo sfondo dell'annoso dibattito sul
l'analisi delle questioni attinenti ai rapporti esterni tra  condebitori  ed ente impositore, determinate dalla peculiarità della
così come di quelle specifiche dei rapporti interni tra  condebitori  solidali. Si é affrontato, infine, il tema
di escutere, contemporaneamente o successivamente, tutti i  condebitori  finché l'obbligazione non sia adempiuta da alcuno di essi.
prima volta la questione concernente la possibilità, per i  condebitori  adempienti, di agire congiuntamente in regresso nei
al contrario, impone il necessario consorzio di lite tra  condebitori  di imposta, in base ad una nuova esegesi dell'art. 14 d.lg.
se ed in che modo debbano essere ripartite le spese tra più  condebitori  solidali.
da responsabilità extracontrattuale sia opponibile ai  condebitori  chiamati a rispondere, in via solidale, del medesimo danno,
dei creditori concorsuali che delle ragioni di regresso dei  condebitori  in solido.
inefficace nei suoi confronti ed, altresì, l'identità dei  condebitori  non raggiunti dall'azione esecutiva intrapresa dal
cassazione disconosce il principio dell'inestensibilità ai  condebitori  solidali degli effetti scaturenti dal comportamento posto
ma nulla dispone in relazione ai rapporti interni fra i  condebitori  sociali, la cui disciplina deve dunque trarsi dall'art.
condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri  condebitori  o concreditori; il giuramento prestato dal creditore o dal
pur se semplifica non poco i contenziosi di regresso fra i  condebitori  solidali (come già si è voluto fare dalle Sezioni Unite
del principio a tutte indistintamente le situazioni dei  condebitori  di una prestazione pecuniaria intrinsecamente divisibile,
la transazione stipulata tra il creditore ed uno solo dei  condebitori  solidali. In armonia con la più recente giurisprudenza di
un giudizio civile, incentrato esclusivamente sui due  condebitori  solidali con totale esclusione dell'Agenzia delle Entrate.