Patrimonio culturale delle comunità locali
La Regione difende l'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume delle comunità locali e ne favorisce la valorizzazione.
alla comunità regionale di esprimere le proprie esigenze.
che maturano nella comunità regionale e l'attività degli organi regionali.
l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale e nazionale.
nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità regionale.
scuola, di comunità locali, secondo le norme e le modalità dello Statuto e del Regolamento.
associazioni e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, elettori della Regione, secondo le forme
Essa esprime l'autonomo governo della comunità lombarda e garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della
La Regione riconosce nell'istituto del referendum l'elemento di collegamento organico tra la comunità regionale ed i suoi organi elettivi e ne
La Regione è costituita dalle comunità della popolazione e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e
valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità.
lavoratori nella società, a favorire le libere attività delle comunità, ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.
La Regione esercita normalmente mediante delega a province e comuni, singoli od associati anche su base comprensoriale o di comunità montane ed altri
Essa esprime l'autogoverno della comunità regionale e concorre a promuovere il rinnovamento e lo sviluppo democratico della società e dello Stato.
La Regione garantisce la più ampia informazione sulla propria attività come condizione per un democratico rapporto con la comunità regionale
nel proprio ambito e nella comunità nazionale, con particolare riferimento al Mezzogiorno.
dei gruppi, delle istituzioni, delle comunità locali e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
elettori della Regione, a tre Consigli comunali, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio di valle o comunità montana e a ciascuno degli enti di
La Regione organizza un sistema di trasporti secondo le esigenze della comunità per assicurare servizi idonei a garantire la più ampia mobilità
della Comunità nazionale ed il rinnovamento democratico delle strutture dello Stato.
favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale nell'ambito di un equilibrato assetto del territorio.
ed occupazionali; favorisce l'assunzione, da parte di enti pubblici o comunità di lavoratori, della gestione di imprese, nei limiti stabiliti dalla
Assume nell'ambito della programmazione regionale particolari iniziative in favore delle zone e comunità montane.
Assicura la prestazione dei servizi sociali necessari allo sviluppo della comunità regionale con particolare riguardo all'abitazione e ai trasporti e
La Regione riconosce nel referendum uno strumento di collegamento tra la comunità regionale e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei
; garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della comunità nazionale e della politica regionale, alla funzione legislativa ed
della comunità regionale.
collegamento organico tra la comunità regionale e gli organi elettivi.
La Regione disciplina il servizio dei trasporti di interesse regionale al fine di soddisfare le esigenze della comunità pugliese, predisponendo
La Regione individua nel fenomeno dell'emigrazione di massa un elemento che condiziona pesantemente lo sviluppo civile della comunità pugliese
La Regione rappresenta unitariamente gli interessi della comunità pugliese; garantisce, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, la più ampia
comunità montane.
La Regione è costituita dalla comunità delle popolazioni e comprende i territori delle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.
La Regione opera per il pieno sviluppo della persona umana e per il progresso economico, civile e culturale della comunità abruzzese.
La Regione, nell'ambito dei servizi e delle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire la assunzione da parte di comunità di
condizioni di vita dei lavoratori della terra e delle comunità montane, anche mediante la redistribuzione del reddito e la riqualificazione professionale.
a proposte della commissione delle Comunità europee pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità e in previsione dell'inserimento di
1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei ministri e dalla commissione delle Comunità europee, non appena pubblicati sulla « Gazzetta Ufficiale
consuntiva sulle Comunità, e in tale sede può chiedere al Governo di essere informata sulle previsioni relative ai problemi comunitari per l'anno successivo.
affari delle Comunità europee può disporre che, in relazione a proposte della commissione delle Comunità europee, pubblicate nella « Gazzetta
Giunta per gli affari delle Comunità europee
Discussione degli affari e delle relazioni concernenti le Comunità europee
Esame degli atti normativi delle Comunità europee
1. Le commissioni possono prendere in esame gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla commissione delle Comunità europee
Delle procedure di collegamento con le comunità europee e con organismi internazionali
Delle commissioni permanenti della giunta per gli affari delle comunità europee e delle commissioni speciali e bicamerali
3. La giunta, integrata nel modo previsto nel comma precedente, esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige una propria
numerica dei gruppi stessi, i ventidue componenti della giunta per gli affari delle Comunità europee. Spetta alla giunta esprimere il parere sui disegni
giunta per gli affari delle Comunità europee.