l'esercizio dello "ius variandi" ai sensi dell'art. 2103 c.c. possa compiersi contestualmente a questa, non necessitando peraltro della contestuale
consumatori devono dichiarare espressamente la loro volontà di aderivi. L'atto loro richiesto non impone il ministero del difensore e può compiersi in forme
la pubblicazione fino al 1687. Il cambio di paradigma sta per compiersi.
Pagina 126