importo superiore all'ammontare massimo compensabile (euro 516.456,90 all'anno) e, in ogni caso, dell'IRES dovuta, a saldo o in acconto, dalla consolidante
Fallimento del socio di cooperativa: il credito per liquidazione della quota non è compensabile con quelli della società
reddito accertato è compensabile con le perdite riportabili dai periodi d'imposta precedenti. Ciò in quanto al contribuente sarebbe attribuita una
Compensabile il credito IVA trasferito dalla consolidante ma non dichiarato dalla consolidata
Non compensabile il credito della dichiarazione IVA 2013 per le società in perdita sistematica