commisurativi riconnessi alla recidiva, compresa la limitazione di cui all'art. 69, comma 4, c.p., potranno perciò conseguire solo all'esito positivo
ininfluenza non solo sulla determinazione della pena, maanche sugli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del
effetti commisurativi. Tra questi ultimi la suprema Corte annovera però anche la preclusione al patteggiamento c.d. allargato, prevista dal comma 1-bis