sentenza, questa affermazione si pone in contrasto con la lettera dell'art. 316 ter c.p. il quale punisce specifiche condotte commissive di frode in
laddove limita alle sole modalità commissive la struttura della condotta, essendo configurabili altresì comportamenti omissivi in violazione di specifici
europea). Per converso - affermandosi che, per effetto del mancato richiamo dell'aggettivo "rilevanti" nelle ipotesi commissive di cui all'art. 2622 c.c