Le Commissioni durano in carica due anni.
Delle attribuzioni del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni
Il Presidente rappresenta la Corte, la convoca, ne presiede le sedute, sovraintende all'attività delle Commissioni ed esercita gli altri poteri che
altri regolamenti amministrativi, sono approvati dalla Corte su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentite le Commissioni competenti.
la procedura davanti alle Commissioni previste dal terzo comma del medesimo articolo.
e di esperti, attraverso la commissione centrale e le commissioni provinciali, comunali, interzonalì per i piccoli comuni, ed eventualmente regionali