compartecipazioni agli incassi, di commissioni, di premi e simili sempre che si tratti di pagamenti non soggetti alle disposizioni dell'art. 128.
urbano; il regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, salve le disposizioni riguardanti i ricorsi alle commissioni tributarie ed alla autorità giudiziaria; il
Le Commissioni durano in carica due anni.
Delle attribuzioni del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni
Subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Corte procederà all'elezione dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni ai sensi
Il Presidente rappresenta la Corte, la convoca, ne presiede le sedute, sovraintende all'attività delle Commissioni ed esercita gli altri poteri che
altri regolamenti amministrativi sono approvati dalla Corte su proposta dell'Ufficio di Presidenza sentite le Commissioni competenti.