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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36831
Stato 50 occorrenze

2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle

1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del

3. L'art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, è sostituito dal seguente: "Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9

3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lettera c) il controllo previsto dal comma 1 è demandato al Ministro dell'industria, del

2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è

medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

4. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell'art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992

1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in

3. Quando durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'art. 70, comma 1, il

10. L'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "5. Le imprese capogruppo di cui all'art. 25 che

della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.

soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni

pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35

5. Al funzionario della Banca d'Italia si applica l'art. 72, comma 9.

2. L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "3. Ai fini del presente decreto il controllo

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del

6. Restano fermi l'articolo 18, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, l'art. 7, comma 4, ultimo periodo

2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società

3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il

3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 99, comma 5.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del

1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a

1. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco generale per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2, qualora

4. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in

7. L'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

11. L'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

3. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

dall'art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall'art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con

, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1

2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 81, comma 2.

3. Con le modalità previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza

7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

9. L'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

3. Si applicano l'art. 92, comma 5, del presente decreto legislativo e l'art. 215 della legge fallimentare.

3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati

2. La lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è sostituita dalla seguente: " c) il cessionario è una banca o un

5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.

3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, del codice civile.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente

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