Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

56477
Stato 10 occorrenze
  • 1986
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso

2. Il pubblico ufficiale, per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del comma 1 dell'art. 68, è punito con la pena pecuniaria

1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del comma 1 dell'art. 16, ovvero, se la

3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.

5. La disposizione del comma 4, prima parte, dell'art. 56 ha effetto dal 1° gennaio 1973.

3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma 2 deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un

3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione

2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della lettera d) del comma 1 è ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.

2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso

2. Il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

57361
Stato 40 occorrenze
  • 1986
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 54 si applica anche per le plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto

1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, determinate con gli stessi criteri

1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito nel comma 3

proventi assoggettati all'imposta; b) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4; c) l'ammontare complessivo delle riserve

2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare

cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16.

4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.

dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati nel comma 2 dell'articolo 113, ferma restando la disposizione del secondo periodo della lettera r) del comma 1

2. Si applica la disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 76.

riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'articolo 44, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5: a) nel

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 24.

liquidazione definitiva, a norma del comma 1, sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme di cui al comma 2 l'imposta si applica salvo

4. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono a formare il reddito d'impresa, ma concorrono a formare il reddito complessivo

, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili

2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.

2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.

2. Gli accantonamenti per l'imposta locale sui redditi non ancora definitivamente accertata sono deducibili a norma del comma 3 dell'articolo 64.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.

da quelli considerati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54; b) i proventi in denaro o in

4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 62 non sono ammesse in deduzione.

distinto da quello di cui al comma 1, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano

4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo 26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del

5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo

gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello

fondi nell'ordine in cui sono indicati nel comma 7. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi è stata omessa

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non

4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2

2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere da a) a d) e da o) a t) del comma 1 dell'articolo 10.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei

2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso

nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, né per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili

risultante dal bilancio, la differenza è computata in diminuzione delle riserve o fondi di cui al comma 2, i quali si considerano assoggettati ad imposta per

2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o

6. Le indennità indicate alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto

5. I versamenti e le remissioni di debito di cui al comma 4 dell'articolo 55 non sono ammessi in deduzione. Il relativo ammontare si aggiunge al

3. Per i redditi indicati alle lettere f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni

da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da a) a d) e da n) a r) del comma 1 dell'articolo

in ogni caso le disposizioni del comma 2.

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