inserire nell'articolo quell'ultimo comma cui accennava l'onorevole Vischi e con cui, con forma inusitata si diceva che nel regolamento si sarebbero
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sull'altro, ad abolire codesto secondo comma dell'articolo 9.
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Abbiamo già stabilita una procedura speciale colla legge del Credito fondiario. Ora con questo secondo comma dell'articolo della Commissione veniamo
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prorogare il termine di dieci anni stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 41 della legge 1° marzo 1886.
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