Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto  comma  e 1926 non possono essere derogate se non in senso più
difesa (articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3,  comma  7-bis; 7, comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6,
7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7-bis; 7,  comma  2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n.
direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7-bis; 7, comma 2; 14,  comma  11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994; art. 5,
articoli 3, comma 7-bis; 7, comma 2; 14, comma 11; 17,  comma  5; 24, comma 6, legge n. 109/1994; art. 5, comma 1-ter,
3, comma 7-bis; 7, comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24,  comma  6, legge n. 109/1994; art. 5, comma 1-ter, decreto-legge n.
11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994; art. 5,  comma  1-ter, decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n.
servizio valutato ai sensi del precedente  comma  è cumulabile con quello valutato ai sensi degli articoli
cumulabile con quello valutato ai sensi degli articoli 164,  comma  quinto, 176, comma sesto e 201.
valutato ai sensi degli articoli 164, comma quinto, 176,  comma  sesto e 201.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 35,  comma  1, e per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 35,
1, e per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 35,  comma  3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la
di cui all'articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36,  comma  3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal  comma  1.
Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348,  comma  2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355,
gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354,  comma  1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile.
2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355,  comma  3 e 2356 del codice civile.
da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182,  comma  2, 184, 185, 190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1,
articoli 182, comma 2, 184, 185, 190, commi 2 e 3, 192,  comma  2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205, comma 4,
comma 2, 184, 185, 190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193,  comma  1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2
190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197,  comma  3, 202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1,
comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205,  comma  4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1; b) con
comma 3, 202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210,  comma  1, e 217, comma 1; b) con l'arresto da due a quattro mesi o
203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217,  comma  1; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
disposizione del precedente  comma  non si applica quando, nei casi di manipolazioni
fini del computo dei termini a ritroso ex art. 416,  comma  1, c.p.c. non trovano applicazione né il comma 4, né il
ex art. 416, comma 1, c.p.c. non trovano applicazione né il  comma  4, né il comma 5 dell'art. 155 c.p.c.
1, c.p.c. non trovano applicazione né il comma 4, né il  comma  5 dell'art. 155 c.p.c.
2.000 a 10.000 euro per la violazione: a) dell'articolo 70,  comma  1 e dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70,  comma  2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7,
71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8; c) dell'articolo 82,  comma  1, 83, comma 1 e 85, comma 1.
commi 1, 2, 4, 7 ed 8; c) dell'articolo 82, comma 1, 83,  comma  1 e 85, comma 1.
4, 7 ed 8; c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85,  comma  1.
In caso di inosservanza del divieto previsto dal  comma  7, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può
del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14,  comma  5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB
dalla CONSOB entro il termine previsto dall'articolo 14,  comma  6.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54,  comma  1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del
1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93,  comma  1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del
54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e  comma  4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)
Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al  comma  1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai
le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al  comma  2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui
a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3,  comma  9.
Ai soggetti di cui al  comma  1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63;
d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78,  comma  2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di
f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90,  comma  6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del
norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al  comma  1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78,
1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78,  comma  2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di
c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90,  comma  6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del
La disposizione del  comma  4 dell'articolo 54 si applica anche per le plusvalenze
terzo comma, del codice civile e a norma del settimo  comma  dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
Se, scaduto il termine di cui al  comma  6 della direttiva 31 marzo 2004 n. 17, la Commissione non
non ha adottato la decisione sull'applicabilità del  comma  1 ad una determinata attività, il comma 1 é ritenuto
del comma 1 ad una determinata attività, il  comma  1 é ritenuto applicabile.
nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6,  comma  1, lettera a) limitatamente all'organizzazione
e contabile e ai controlli interni, e lettera b),  comma  2, lettere a), b) e c); 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22;
interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c); 8,  comma  1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e
e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c); 8, comma 1; 10,  comma  1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195.
da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96,  comma  1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117,
degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97,  comma  1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145,
96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100,  comma  3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;
e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128,  comma  1, 145, commi 1 e 2, 148; b) con l'arresto da due a quattro
articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129,  comma  1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma
e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151,  comma  1, 152, comma 1, 154; c) con l'arresto sino a due mesi o
comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152,  comma  1, 154; c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96,  comma  1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione
la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97,  comma  3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II
da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100,  comma  4, e 101, commi 2 e 3.
se il libero accesso ad un mercato é presunto in base al  comma  3, e qualora un'amministrazione nazionale indipendente
di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del  comma  1, gli appalti destinati a permettere la prestazione
se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del  comma  1 con una decisione adottata in conformità del comma 6 e
del comma 1 con una decisione adottata in conformità del  comma  6 e entro il termine previsto da detto comma.
abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo  comma  della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge
n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6, quarto  comma  della legge 11 marzo 1953, n. 87.
da 1.000 a 4.500 euro per la violazione degli articoli 229,  comma  3, primo periodo, e comma 6, 230, e 242, comma 4; b) con
la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e  comma  6, 230, e 242, comma 4; b) con l'arresto fino a un mese o
229, comma 3, primo periodo, e comma 6, 230, e 242,  comma  4; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a
da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243,  comma  2.
Ai fondi di garanzia previsti dal  comma  2 si applica l'articolo 68, comma 2.
di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68,  comma  2.
Si applicano gli articoli 13,  comma  terzo, e 21, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n.
Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21,  comma  primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le sanzioni previste nel  comma  1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di
delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo  comma  o per non aver vigilato affinché le stesse fossero
da altri. Per la violazione degli articoli 52 e 61,  comma  5, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.
52 e 61, comma 5, è applicabile la sanzione prevista dal  comma  1.
da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18,  comma  1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36,
18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34,  comma  3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c); b)
i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43,  comma  1, lettere a), b) e c); b) con l'arresto da tre a sei mesi
degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26,  comma  1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1,
1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43,  comma  1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2; c) con
26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45,  comma  1, 46, comma 2; c) con l'arresto da tre a sei mesi o con
lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46,  comma  2; c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18,  comma  1, lettera c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la
18, comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal  comma  2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26,  comma  1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2; e) con l'arresto
da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18,  comma  1, lettera l), e 43, comma 4; f) con l'arresto da tre a sei
la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43,  comma  4; f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18,  comma  1, lettera a); g) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18,  comma  1, lettera bb); h) con la sanzione amministrativa
da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18,  comma  1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2; i) con la
la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29,  comma  4, e 35, comma 2; i) con la sanzione amministrativa
degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35,  comma  2; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a
da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18,  comma  1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai
da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18,  comma  1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad
ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26,  comma  8; n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18,  comma  1, lettera s); o) con la sanzione amministrativa pecuniaria
di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18,  comma  1, lettera aa).
di azionisti che violano le norme degli articoli 138,  comma  2, 142, comma 1, 144, comma 4, e del regolamento emanato a
che violano le norme degli articoli 138, comma 2, 142,  comma  1, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma
le norme degli articoli 138, comma 2, 142, comma 1, 144,  comma  4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144,
4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144,  comma  1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
Alle macchine agricole, di cui al  comma  1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7.
cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80,  comma  7.
La pubblicazione degli avvisi di cui al  comma  1 é obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si
cui al comma 1 é obbligatoria solo se i soggetti di cui al  comma  1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di
di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70,  comma  7.
 comma  dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della
comma dell'articolo 10 e l'ultimo  comma  dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai
223, commi da 1 a 3, 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229,  comma  7, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 239, comma 2, 240,
225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236,  comma  3, 237, 238, comma 1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e
1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3, 237, 238,  comma  1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi 1, 2 e
5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 239,  comma  2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi 1, 2 e 5, lettera b),
commi 1, 2 e 5, lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253,  comma  1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2
256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260,  comma  1; b) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223,  comma  1, 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi
1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240,  comma  3, 248, comma 1, e 252; c) con l'arresto fino a tre mesi o
commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240, comma 3, 248,  comma  1, e 252; c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da 1.000 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 250,  comma  3, e 256, commi 5 e 7; d) con la sanzione amministrativa
violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253,  comma  3, e 260, commi 2 e 3.
disposto dal Giudice penale: contributo agli artt. 282 bis  comma  3 e 291 comma 2 bis c.p.p.
Giudice penale: contributo agli artt. 282 bis comma 3 e 291  comma  2 bis c.p.p.
I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143,  comma  10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo
di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156,  comma  3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi
soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3,  comma  1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106,  comma  1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3,
dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del  comma  2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro
comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del  comma  3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi
termini fissati dal secondo  comma  dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono
fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo  comma  dell'art. 2891 non possono essere prorogati.
La sanzione indicata nel  comma  2 si applica: a) ai sindaci che omettono le comunicazioni
che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149,  comma  3; b) agli amministratori delle società di revisione che
che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162,  comma  3.
In caso di violazione delle disposizioni dell'art. 48,  comma  6, i soggetti indicati nel comma stesso e nel successivo
disposizioni dell'art. 48, comma 6, i soggetti indicati nel  comma  stesso e nel successivo comma 7, nonché i concedenti o
6, i soggetti indicati nel comma stesso e nel successivo  comma  7, nonché i concedenti o depositari, sono puniti con la
inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del  comma  4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in
ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86,  comma  8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso
data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo  comma  8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87,
dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente  comma  si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U.
8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87,  comma  1, del T.U. bancario.
primo  comma  dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del
della distinta prescritta dalla lettera b) del secondo  comma  dell'articolo 25 o degli elenchi prescritti dalla lettera
25 o degli elenchi prescritti dalla lettera b) del primo  comma  e dal secondo comma dell'art. 28, si applica la pena
prescritti dalla lettera b) del primo comma e dal secondo  comma  dell'art. 28, si applica la pena pecuniaria da lire 10.000
non si applicano alle targhe indicate negli articoli 66,  comma  sesto, e 67, comma secondo.
alle targhe indicate negli articoli 66, comma sesto, e 67,  comma  secondo.
con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel  comma  1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti
periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 95,  comma  2, nonché ai soggetti che prestano i servizi indicati
soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1,  comma  6, lettera e).
disposizione del  comma  precedente si applica anche ai soggetti che hanno diritto
soggetti che hanno diritto al rimborso ai sensi del quinto  comma  dell'art. 19.
Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al  comma  1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo
lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41,  comma  6.
Le disposizioni di cui all'articolo 32,  comma  1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione
opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 1,  comma  1, lettera b) e all'articolo 4, comma 1, della legge 29
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 4,  comma  1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate al
per le quali continua ad applicarsi l'articolo 16,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144,  comma  1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25,  comma  2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art.