esercizi”. L’insussistenza delle passività è stata intesa come “sopravvenuta” in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, la posizione debitoria
fittizietà della posta passiva, per poi censurare la sua mancata annotazione in bilancio come sopravvenienza attiva.
10. Il quinto motivo va respinto, trattandosi di accertamento in fatto, immune da vizi logici, che come tale non trova ingresso in sede di
Non rientra in tale concetto (di sopravvenuta insussistenza di passività) la passività fittizia, cioè inesistente, come accertato nella sentenza
italiano, come invece prescritto dalla norma indicata; si aggiunge peraltro che in atti non vi sarebbe nè la copia del provvedimento giudiziario posso a
3.2. Si tratta di una norma da cui si evince come il provvedimento di convalida, espressione del potere di verifica da parte del giudice della