Art. 2. Tutte (questo è sempre il grande articolo) le autorità civili e militari sono poste sotto la dipendenza del comandante generale dell'Isola di
politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
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Art. 3. È fatta facoltà al comandante generale suddetto di estendere lo Stato d'assedio a tutte quelle parti dell'isola nelle quali lo crederà
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