scioglimento. L'A. osserva poi che in sede camerale il Giudice, adito ex art. 2485, ult. co., c.c., deve accertare la causa di scioglimento e convocare
diritto
esclusiva del rappresentante comune dei co-azionisti all'esercizio dei diritti sociali, con esclusione di quella concorrente, in via individuale o
diritto
riscontrate nell'attuazione dei progetti co-finanziati. Il saggio analizza le procedure e le modalità attraverso cui gli organi europei adottano, a
diritto