I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'articolo 160 sono riportati dal medico sul di una scheda personale conforme al modello A
Le Amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare visione all'Istituto assicuratore e all'infortunato o ai suoi superstiti dei documenti clinici
mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi.