esclusi dal riscontro diagnostico: a) ,i cadaveri dei militari deceduti nelle cliniche universitarie e negli ospedali civili, quando il ricovero sia
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non è specificato chi debba impartire la disposizione], nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche
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impartire la disposizione], nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti
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dell'esenzione dal riscontro autopsico. Su questi e altri aspetti storici e civili, vedi G. MOTTURA, Compiti e prospettive dell' anatomia patologica
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