: 44 t; - cinque o più assi: 56 t; - cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
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revoca della patente, ne dà, entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto indicato nel comma 1. Questi, previo accertamento delle
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verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
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2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella delle categorie C e D sono valide per cinque
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5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a
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anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
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eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa
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questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è
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essere eseguita di regola ogni cinque anni; d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
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patente viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di
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, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o
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generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca
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2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata
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ricevuto il verbale di contestazione, emette l'ordinanza di sospensione provvisoria ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque
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2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale della Direzione generale della
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2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura che l'ha rilasciata. Il prefetto, nei
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è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, all'ufficio del
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Lega delle autonomie locali; c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2
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