Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

VODIM

Risultati per: certificato

Numero di risultati: 39 in 1 pagine

  • Pagina 1 di 1

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.

39827
Stato 21 occorrenze

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il

3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del

3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un

4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è

certificato.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri ed a custodire

della persona che fa richiesta della certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle

, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato

misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da

confermano l'identità informatica dei titolari stessi; f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

41215
Stato 13 occorrenze

Certificato complementare

Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

3. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.

1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi che ha rilasciato il brevetto di base con riferimento

3. La durata del certificato complementare di protezione, non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il

comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato complementare di protezione

2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato

2. Gli effetti del certificato complementare di protezione, decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si

diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato: a) nome e indirizzo del richiedente; b

deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto

brevetto e del certificato complementare di protezione; d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della

accordo di conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1: a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata

Efficacia dell'iscrizione dell'accomandatario nel Registro delle imprese - abstract in versione elettronica

89001
Ntuk, Effiong L. 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

dunque con riguardo alle attestazioni contenute nel certificato della cancelleria del tribunale circa la persona fisica investita della qualità di

Principi attivi e specialità farmaceutiche nella disciplina dei brevetti - abstract in versione elettronica

89119
Floridia, Giorgio 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

settembre 1999 e neppure dal considerando 17 del Regolamento n. 1610/96 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti

Le opere di durata ultrannuale si considerano ultimate all'atto della consegna - abstract in versione elettronica

90143
Sorignani, Pier Roberto; Rossi, Silvia 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

l'Amministrazione finanziaria, l'emissione del certificato provvisorio di collaudo riveste il significato di accettazione dell'opera e rappresenta il

Presupposti per l'imponibilità ICI dei fabbricati di nuova costruzione - abstract in versione elettronica

90249
Carrasi, Elio 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

Secondo la tesi propugnata dalla ricorrente, rimasta soccombente anche nei precedenti due gradi di giudizio, il diniego del rilascio del certificato

Il rating negli enti locali - abstract in versione elettronica

90851
Piscino, Eugenio 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

"certificato di garanzia" dell'ente, il suo biglietto da visita, uno strumento per una migliore trasparenza verso i cittadini, nell'ambito di un più ampio

Cerca

Modifica ricerca

Categorie