3. In pendenza dell'offerta, la CONSOB può: a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del
1. La CONSOB, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall'esercizio dell'attività per
1. La CONSOB può: a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la sollecitazione all'investimento in caso di
3. La CONSOB può: a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario
decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a
2. La CONSOB può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il promotore
della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo
dell’arresto e di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Napoli il 14 luglio 1997;
misura cautelare della custodia in carcere, provvedimenti che il GIP dei Tribunale di Napoli emetteva il successivo 14 luglio.
Con il secondo mezzo censura l’ordinanza di custodia cautelare con riferimento all’art. 273 c.p.p., ed agli art. 45 e 51, giacché egli si era indotto
’ordinanza di custodia cautelare; il provvedimento restrittivo, infatti, non è stato emesso per il comportamento tenuto in Napoli.