Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall'Assessore da lui designato.
Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per
Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche
regionali; q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; r
ammettersi che c'è un bel progresso; anche se la spinta, in questo caso, pervenne dalla vecchia Europa, con quelle famose trenta pagine di D. H. Lawrence sul
indipendenza del futuro stato e afferma che l'attuale funzionamento del Consiglio di Sicurezza non offre le necessarie garanzie in caso di interferenze