Cartella sanitaria e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio
e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i
1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i
- ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al
registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio; e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le
chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio
rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
Si condivide la valorizzazione, sul piano costituzionale, dell'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento anche nella cartella di
Cartella di pagamento e omessa indicazione del responsabile del procedimento: la crescente rilevanza dello Statuto del contribuente
iscrizione a ruolo provvisoria alla cartella di pagamento e oltre. Quando l'atto impugnato sia lontano dalle fasi di riscossione appena descritte non è
contrapposte pretese. Concretamente, il destinatario della richiesta della cartella clinica, come il giudice che venisse adito, debbono valutare i "ranghi
e riscossione dei tributi locali sia pure limitatamente alla cartella di pagamento ed all'avviso di mora.
impugnabilità del ruolo, della cartella di pagamento e dell'avviso di mora dimostra come la tutela delle posizioni del soggetto passivo legate al "titolo" per
Cartella di pagamento successiva ad accertamento definitivo
stabilire che la cartella di pagamento susseguente ad avviso di accertamento abbia una motivazione minimale, essendo stata già in precedenza espressa
Nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento
Legittima la disciplina transitoria sui termini decadenziali di notifica della cartella di pagamento
Risolti i dubbi sull'indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento
e di notificazione della stessa cartella. Il d.l. n. 248/2007 introduce, di fatto, anche una sanatoria per le cartelle di pagamento relative a ruoli
L'inversione delle posizioni processuali nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale. Il commento
giudizio di opposizione a cartella esattoriale, come disciplinato dal D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, sul "Riordino della disciplina della riscossione